UN.I.CO.
Il primo sindacato unitario al servizio della professione di commercialista
L’IMPATTO DEL COVID SUI PROFESSIONISTI DELL’AREA ECONOMICA
Martedì 23 marzo 2021 ore 15:00 - 18:00
(3 CFP)
Diritto e Management del Commercialista
Pubblicato sul DENARO a Dicembre 2011
Nel decreto sviluppo viene finalmente colmata una grave lacuna del nostro ordinamento che ha pesantemente condizionato lo sviluppo del settore. Sarà consentita la costituzione di società per l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate secondo i modelli societari regolati dal codice civile: società di persone, di capitali e cooperative.
La riforma delle professioni in atto, con i termini fissati al prossimo agosto per l’adeguamento degli ordinamenti sta impattando in modo diversificato sulle singole categorie professionali. Riduzione del tirocinio, retribuzione ai praticanti, organismi disciplinari indipendenti, formazione obbligatoria, abbandono delle tariffe.
L’art.3 della L.148/2011 intestato all’abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche dispone che Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, debbono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato.
Nessun blitz sulle professioni, che non solo scampano il pericolo di un nuovo attacco frontale teso allo smantellamento del sistema ordinistico, ma trovano nell’art. 3 del decreto legge 138 un soddisfacente equilibrio rispetto alle esigenze di ammodernamento dell’impianto normativo.
Possibile la pubblicità per i professionisti a scopo informativo. Questa la novità portata dall'art.3 co.5 lett. g) che sancisce il principio che consente la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni.
Probabilmente la norma più contestata dai professionisti è quella contenuta nel comma 5 dell'art.2 che introduce rilevanti novità in tema di sanzioni tributarie accessorie.
Nel decreto sviluppo viene finalmente colmata una grave lacuna del nostro ordinamento che ha pesantemente condizionato lo sviluppo del settore. Sarà consentita la costituzione di società per l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate secondo i modelli societari regolati dal codice civile: società di persone, di capitali e cooperative.
Riprendiamo l’analisi della riforma per quello che riguarda i praticanti. Al mantenimento dell’esame di stato per l’accesso allo svolgimento delle attività professionali regolamentate, contenuto nel comma 5 dell’art.3 della L.148/2011, si aggiunge la disposizione della lett. c dello stesso comma dove si dispone che la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
Fondamentale, al fine di assicurare parità di trattamento ai professionisti dei diversi ordini e per garantire standard qualitativi uniformi ai cittadini utenti, l’estensione dell’obbligo di formazione continua introdotto dalla lettera b del comma 5 dell’art.3 della legge 148/2011. Si impone al professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.
La riforma entra nel vivo. Il Ministero di Giustizia la scorsa settimana ha assegnato 15 giorni di tempo per adeguare gli ordinamenti alle novità della manovra economica. Due settimane per inviare le rispettive proposte di riformulazione in relazione a tariffe, pubblicità, formazione continua, tirocinio e assicurazione da allineare all’articolo 3 della legge 148/2011.
La parte più rilevante dell’intervento sulle libere professioni per la sua portata innovativa è senz’altro quella che riforma il sistema dei procedimenti disciplinari, il principale vulnus dell’attuale impianto regolamentare degli ordinamenti professionali, da tempo segnalato da parte del nostro sindacato.
Un nuovo onere per i professionisti a tutela degli utenti. L’art.3 co.5 lett.e in materia di nuovi obblighi dei professionisti impone a tutela del cliente la stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Il mantenimento dell’esame di stato per l’accesso allo svolgimento delle attività professionali regolamentate è contenuto nel comma 5 dell’art.3 della L.148/2011. Fino a quando il sistema ordinistico del nostro paese non verrà superato da una regolamentazione totalmente differente, è evidente che non si può prescindere dall’esame di stato anche per quanto sancito nella carta costituzionale ( art.33 co.5).
Tema sempre caldo quello delle tariffe dei professionisti. La norma innovata dall’art.3 co.5 lett.d prevede che il compenso spettante al professionista è concordato per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali.
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