UN.I.CO.
Il primo sindacato unitario al servizio della professione di commercialista
IL CONSULTECH NELLE PROFESSIONI GIURIDICO ECONOMICHE
Giovedì 25 febbraio 2021 ore 15 – 18
(3 CFP)
Diritto e Management del Commercialista
L’art.3 della L.148/2011 intestato all’abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche dispone che Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, debbono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non e' espressamente vietato.
Nessun blitz sulle professioni, che non solo scampano il pericolo di un nuovo attacco frontale teso allo smantellamento del sistema ordinistico, ma trovano nell’art. 3 del decreto legge 138 un soddisfacente equilibrio rispetto alle esigenze di ammodernamento dell’impianto normativo.
Possibile la pubblicità per i professionisti a scopo informativo. Questa la novità portata dall'art.3 co.5 lett. g) che sancisce il principio che consente la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni.
Probabilmente la norma più contestata dai professionisti è quella contenuta nel comma 5 dell'art.2 che introduce rilevanti novità in tema di sanzioni tributarie accessorie.
Nel decreto sviluppo viene finalmente colmata una grave lacuna del nostro ordinamento che ha pesantemente condizionato lo sviluppo del settore. Sarà consentita la costituzione di società per l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate secondo i modelli societari regolati dal codice civile: società di persone, di capitali e cooperative.
Riprendiamo l’analisi della riforma per quello che riguarda i praticanti. Al mantenimento dell’esame di stato per l’accesso allo svolgimento delle attività professionali regolamentate, contenuto nel comma 5 dell’art.3 della L.148/2011, si aggiunge la disposizione della lett. c dello stesso comma dove si dispone che la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
Fondamentale, al fine di assicurare parità di trattamento ai professionisti dei diversi ordini e per garantire standard qualitativi uniformi ai cittadini utenti, l’estensione dell’obbligo di formazione continua introdotto dalla lettera b del comma 5 dell’art.3 della legge 148/2011. Si impone al professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.
La riforma entra nel vivo. Il Ministero di Giustizia la scorsa settimana ha assegnato 15 giorni di tempo per adeguare gli ordinamenti alle novità della manovra economica. Due settimane per inviare le rispettive proposte di riformulazione in relazione a tariffe, pubblicità, formazione continua, tirocinio e assicurazione da allineare all’articolo 3 della legge 148/2011.
La parte più rilevante dell’intervento sulle libere professioni per la sua portata innovativa è senz’altro quella che riforma il sistema dei procedimenti disciplinari, il principale vulnus dell’attuale impianto regolamentare degli ordinamenti professionali, da tempo segnalato da parte del nostro sindacato.
Un nuovo onere per i professionisti a tutela degli utenti. L’art.3 co.5 lett.e in materia di nuovi obblighi dei professionisti impone a tutela del cliente la stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Il mantenimento dell’esame di stato per l’accesso allo svolgimento delle attività professionali regolamentate è contenuto nel comma 5 dell’art.3 della L.148/2011. Fino a quando il sistema ordinistico del nostro paese non verrà superato da una regolamentazione totalmente differente, è evidente che non si può prescindere dall’esame di stato anche per quanto sancito nella carta costituzionale ( art.33 co.5).
Tema sempre caldo quello delle tariffe dei professionisti. La norma innovata dall’art.3 co.5 lett.d prevede che il compenso spettante al professionista è concordato per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali.
Nessun blitz sulle professioni, che non solo scampano il pericolo di un nuovo attacco frontale teso allo smantellamento del sistema ordinistico, ma trovano nell’art. 3 del decreto legge 138 un soddisfacente equilibrio rispetto alle esigenze di ammodernamento dell’impianto normativo. Nero su bianco i principi ai quali nei prossimi dodici mesi ci si dovrà attenere per rendere più moderna la regolamentazione delle libere professioni.
Ancora offese dall'Agenzia delle Entrate. Altro che agevolare l'evasione. I commercialisti sono intermediari a costo zero
Verrebbe da dire oltre il danno, la beffa. I commercialisti sono gli unici professionisti italiani a non godere di alcun beneficio concreto derivante da esclusive o riserve di legge ed a fornire a costo zero servizi all’Amministrazione Finanziaria. L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi con un comunicato stampa, ha indecorosamente accusato i commercialisti di agevolare l'evasione fiscale. Stupisce la mancanza di riconoscenza e la falsità dell’accusa che sottende l’idea del contributo cognitivo che il commercialista fornirebbe per consumare l’evasione fiscale. Ricordiamo all'Agenzia che noi rispondiamo del nostro operato professionale innanzi alla legge ed al codice deontologico e che il primo dovere del professionista è di tutelare il cliente, nel pieno rispetto delle norme. In tale veste non abbiamo alcun legame con l’Amministrazione Finanziaria se non quelli imposti da leggi speciali del tutto inique che di fatto ci costringono a svolgere il ruolo di intermediari telematici a costo zero, provocando un indebito arricchimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sotto il profilo legale, nella convenzione che disciplina l’intermediazione telematica, sono previsti meccanismi di adeguamento e di variazione in ordine allo svolgimento del servizio, nell'ambito del quale rientra anche "la misura del compenso ", la quale è determinata, in base al DPR 22.9.1998 n. 322, tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. Da questo punto di vista ne consegue per lex contractus il principio della revisione del compenso e, quindi, la sua rideterminazione ad opera delle parti o a mezzo di intervento del Giudice, quando questo accordo non abbia possibilità di essere concluso. Tanto chiarito, i commercialisti chiedono al Ministero dell’Economia e Finanze ed all’Agenzia delle Entrate l'immediata smentita delle aberranti accuse e l’apertura di un tavolo per l’immediato adeguamento dei compensi degli intermediari telematici e la fornitura gratuita agli intermediari di un software che consenta l’elaborazione delle contabilità, delle dichiarazioni fiscali e della modulistica necessaria alla corretta fornitura dei dati richiesti da parte dell’amministrazione finanziaria, ovvero, in alternativa il riconoscimento di un adeguato bonus fiscale che consenta di acquisire sul mercato le suddette procedure.
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