Punto di partenza, appunto, l'esame di stato come previsto dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione che resterà necessario per accedere alle professioni regolamentate le quali dovranno poi svolgersi secondo i principi della libera concorrenza, garantendo la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale e una pluralità di offerta che consenta ai cittadini l'effettiva possibilità di scelti tra i servizi offerti. La norma fissa gli ambiti di intervento del legislatore, precisando innanzitutto che l'accesso alla professione è libero ed eventuali limitazioni potranno essere previste solo per ragioni di interesse pubblico. Dovrà poi essere previsto l'obbligo della formazione continua permanente, la cui violazione sarà considerata illecito disciplinare e sanzionato secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Anche la formazione del tirocinante dovrà essere regolamentata dai nuovi ordinamenti professionali, prevedendo un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto del praticante allo studio. Dovrà essere previsto un tetto massimo di tre anni alla durata del tirocinio che però potrà essere svolto durante il corso di laurea in base ad apposite convenzioni con il Miur. Quanto ai compensi professionali, il riferimento per la pattuizione saranno sempre le tariffe professionali, che potranno però essere derogate. Solo in caso di mancata pattuizione del compenso, quando il committente è un ente pubblico, per la liquidazione giudiziale ovvero nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi, si applicheranno d'ufficio le tariffe professionali.Anche assicurazione e pubblicità dovranno essere regolamentati. A tutela del cliente, infatti, il professionista dovrà stipulare idonea polizza per i rischi derivanti dall'attività professionale e della polizza dovrà essere data idonea informativa al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico. Quanto alla pubblicità, la reclame informativa, con ogni mezzo, relativa all'attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, nonché la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, deve essere sempre consentita. A condizione però che le informazioni siano trasparenti, veritiere, corrette e non siano equivoche, ingannevoli e denigratorie. Soddisfazione del nostro sindacato per la norma che prevede l’istituzione di organismi disciplinari indipendenti cui non possono partecipare consiglieri degli ordini. Da tempo sosteniamo che la scarsa credibilità del sistema ordinistico dipenda in larga misura dall’inefficacia dell’azione disciplinare gestita dagli stessi consigli (e consiglieri) degli ordini che quasi mai adottano provvedimenti esemplari, anche in casi di conclamata gravità, mentre si utilizza lo strumento disciplinare a scopi politici. Congruo il termine di un anno per l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti. Punto debole dell’intervento la mancata disciplina delle società tra professionisti che tanto limita lo sviluppo del comparto sul piano della competitività internazionale.